CBD è l’acronimo di cannabidiolo, uno dei tanti metaboliti presenti nella Cannabis. A differenza dell’altrettanto famoso THC, il cannabidiolo non è psicoattivo ma ha proprietà rilassanti, antinfiammatorie e antidolorifiche, tanto da suscitare sempre maggiore interesse sia da parte della comunità scientifica sia dei consumatori che lo scelgono per le sue proprietà.
In Italia il Cbd non è diventato illegale ma la legislazione in materia, al posto di fare chiarezza e legiferare in maniera lucida su un prodotto consumato e scelto da milioni di persone, butta sempre aloni e tinte fosche sull’argomento.
Legge 242
Secondo la normativa vigente (legge 2 Dicembre 2016 n.242 – entrata in vigore 30/12/2016) in Italia vi è il supporto e la tolleranza da parte dello stato e dei suoi organi competenti “a sostenere ed a promuovere la coltivazione e la filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e
della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”.
Ovviamente tale legge riguarda solamente quelle piantagioni di canapa ammesse ed iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell’ambito delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Per Sostegno e promozione rientrano tutte quelle attività di coltura della canapa finalizzata:
- alla coltivazione ed alla trasformazione;
- all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione sociale e la reale sostenibilita’ economica e ambientale;
- alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita’ didattiche e di ricerca.
Il limite imposto alla concentrazione di THC, ossia quel principio attivo che conferisce l’ effetto stupefacente, era stato fissato allo 0,2%: tale norma prevedeva comunque una tolleranza fino allo 0,6%.
Con la legge 242 notiamo, fortunatamente, una vasta apertura dello stato italiano a tutte quelle attività imprenditoriali che promuovono l’uso della canapa ed addirittura all’incentivo della coltura della canapa vista come materiale innovativo e di salvaguardia dell’ambiente.
Da allora sono state oltre 15mila le iniziative imprenditoriali, tutte giovanili, che hanno costruito il settore della canapa ed alla sua commercializzazione, per un giro d’affari stimato intorno ai 150 milioni di euro l’anno.
Nuovo Decreto del Ministero della Salute (2020)
”Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e’ inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.
Come possiamo leggere dal nuovo decreto, non viene inserito il CBD in quanto tale in questa tabella. Le infiorescenze, la cosiddetta cannabis light, sembrano dunque essere salve e fuori dal mirino del Ministero della salute. Si parla di “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”. Quindi diventa sostanza controllata solo la “composizione” (ossia il farmaco, ma qualcuno potrebbe interpretarlo anche come generico “prodotto”) ad uso orale (quindi olio, capsule, tinture ecc.) solo se il CBD è stato estratto naturalmente dalla pianta.
Ricordiamo che quando il Cbd è estratto naturalmente dalla pianta, essendo un procedimento naturale e non sintesi, alcune molecole di THC possono ancora essere presenti nel composto; caso diverso invece riguarda l’estrazione chimica, molto più precisa, che riesce ad escludere totalmente le molecole di Thc.
Conclusioni
Dopo il ricorso di Fede Canapa al decreto legge per paura di una sottile ed inesistente distinzione nelle corti giudiziarie tra canapa industriale e canapa naturale, pensiamo che in Italia manca una legislazione coerente e duratura in materia.
Milioni di giovani che hanno investito nel settore e persone che credono nei benefici reali della canapa devono avere risposte precise, dirette e lucide da parte dello stato italiano e dell’ UE.
Ricordiamo che l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo classifica come sostanza naturale sicura e, a seguito di questa indicazione dell’OMS, le Nazioni Unite e quindi anche i singoli stati, saranno chiamati ad esprimersi sulla totale esclusione della pianta dall’elenco delle sostanze stupefacenti.